Esercitare il proprio diritto di recesso in ambito assicurativo è cosa diversa da effettuare una disdetta. Sappiamo che il mondo delle polizze assicurative è un universo complesso, in cui è facile perdere la rotta e finire per pagare costi aggiuntivi per poi non essere soddisfatti delle proprie polizze e allo stesso tempo rimanere bloccati perché non si sa come agire.
Ma non vi preoccupate, siete nel posto giusto, in questa breve guida vi spieghiamo le differenze tra disdetta e recesso e come esercitare i vostri diritti a pieno quando si tratta di recedere dai vostri contratti assicurativi, seguiteci.
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Disdire non è recedere: definizione dei termini
Se siete tra i tanti che pensano che disdire un contratto sia la stessa cosa che recedere, vi sbagliate, ma non vi preoccupate, in questo paragrafo vi spieghiamo tutto ciò che serve per non cadere più nell’errore.
Sebbene nel linguaggio comune disdetta e recesso sono due termini che vengono usati quasi come sinonimi, nel linguaggio giuridico e quindi per legge, i termini hanno significati diversi e non analoghi. Entrambi sono disciplinati dal Codice Civile, vediamo in dettaglio le principali differenze e come esercitare una disdetta e il diritto di recesso in ambito assicurativo.
Il diritto di recesso in ambito assicurativo
Il diritto di recesso, così come la disdetta, è definito e disciplinato dal Codice Civile, ovvero la più importante fonte normativa di diritto privato. Vediamo di cosa si tratta.
Generalmente parlando il recesso è un atto unilaterale che esprime la volontà di porre termine a un contratto in vigore, prima della sua naturale scadenza. Attenzione a questo punto perché è su di esso che si gioca la differenza con la disdetta.
Il Codice Civile stabilisce che il contratto è vincolante e ha forza di legge tra le parti: non può essere annullato se non in precisi casi previsti dalla legge o qualora le parti siano in accordo. In realtà si può far valere il diritto di recesso per la quasi totalità dei contratti, spesso dietro il pagamento di una somma di denaro alla controparte. Recedere da un contratto equivale a sciogliere l’accordo sottoscritto in precedenza e non essere più vincolati a sottostare agli obblighi previsti da contratto stesso.
Per quanto riguarda i servizi e acquisti effettuati a distanza si può far valere il proprio diritto di recesso. In questo caso si parla di diritto di ripensamento: è un atto unilaterale, non si è obbligati a comunicare il motivo per cui si vuole recedere dal contratto e può essere esercitato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve essere inviata entro 14 giorni dalla data di acquisto del servizio o dalla data in cui si è ricevuto il fascicolo informativo sul servizio acquistato.
Per quanto riguarda il diritto di recesso in ambito assicurativo ci sono precisazioni importanti da fare:
- Si può far valere il diritto di ripensamento anche sulle polizze assicurative di Responsabilità Civile e sulle assicurazioni sulla vita acquistate online o via telefono;
- Il contratto deve avere una durata complessiva maggiore di sei mesi;
- Se si è stipulata un’assicurazione sulla vita individuale il diritto di ripensamento è esercitabile entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, data la complessità di questa forma assicurativa.
Quando non si può far valere il diritto di recesso in ambito assicurativo
Per esercitare il diritto di recesso in ambito assicurativo: abbiamo visto nel paragrafo precedente come i contratti devono essere stati stipulati online o via telefono e deve avere una durata superiore ai sei mesi. Rientrano in questa casistica, ad esempio le polizze viaggio o le assicurazioni auto/moto temporanee.
Ricordatevi che in caso di sinistro avvenuto nei 14 giorni dalla stipula del contratto, non è possibile far valere il diritto di recesso.
Diritto di recesso: la casistica
Qui di seguito trovate un breve elenco delle tempistiche con cui far valere il diritto di recesso in ambito assicurativo a seconda della tipologia di polizza
- Polizze annuali senza tacito rinnovo: si estinguono dopo 15 giorni;
- Polizze annuali con tacito rinnovo: invio richiesta di disdetta entro 60 giorni dalla scadenza del contratto;
- Polizze pluriennali stipulate prima del 3 aprile 2007: recesso da richiedere entro 60 giorni prima della scadenza;
- Polizze pluriennali sottoscritte fra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009: possono essere disdette con un preavviso di 60 giorni;
- Polizze pluriennali stipulate dopo il 15 agosto 2009: se di durata pari o inferiore a 5 anni non sono estinguibili prima della scadenza; se di durata superiore ai 5 anni si può recedere dopo aver maturato 5 anni e con un preavviso di 60 giorni.
La disdetta
Abbiamo visto che cos’è il diritto di recesso e quando si può o non si può far valere questo istituto giuridico. Per completezza e per darvi un aiuto in più adesso vediamo cosa si intende per disdetta.
La differenza principale con il recesso, come abbiamo accennato all’inizio di questo paragrafo è la gratuità della disdetta. Abbiamo visto che il più delle volte per far valere il diritto di recesso è necessario pagare una somma di denaro alla controparte, nel caso della disdetta questo non avviene. Questo perché la disdetta non implica la “rottura” di un contratto in essere ma il suo non-rinnovo.
Qui sta un’altra grande differenza con il recesso: se quest’ultimo può essere fatto valere in qualunque momento (o, come abbiamo visto, gratuitamente entro 14 giorni dalla sottoscrizione) per effettuare una disdetta bisogna aspettare la scadenza naturale del contratto e, semplicemente, non rinnovarlo.
Attraverso la disdetta quindi, si impedisce a un contratto di non rinnovarsi automaticamente. Le modalità con cui si esercita sono diverse a seconda del contratto ma solitamente hanno elementi comuni:
- Il preavviso: per effettuare una disdetta è necessario comunicare all’altra parte la propria volontà di non rinnovare il contratto. Di solito i termini sono specificati dalla legge o tramite accordo tra le parti.
- La lettera di disdetta: solitamente la disdetta viene comunicata per iscritto, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
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