La Legge Bersani, entrata in vigore nel 2007, ha rappresentato un punto di svolta in diversi settori economici. Ha portato a una serie di liberalizzazioni, a una maggiore trasparenza e a un aumento della concorrenza in diversi settori economici quali:
- telefonia (sia mobile sia fissa),
- nel settore della distribuzione dei carburanti garantendo un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio;
- nel settore del trasporto aereo con una maggiore trasparenza delle tariffe;
- sulla data di scadenza dei prodotti alimentari,
- nel settore alimentare
- nel settore delle forniture energetiche
Tra tutti questi settori toccati dalle misure economiche introdotte dalla Legge Bersani, quelle più rilevanti ai nostri fini sono quelle relative al settore delle assicurazioni.
In questo campo la legge ha abolito la vendita esclusiva delle polizze assicurative, introducendo la possibilità di agenti plurimandatari. Ha introdotto, inoltre, la novità che i risarcimenti saranno erogati dalla propria compagnia assicurativa, riducendo i tempi di attesa per i rimborsi.
Legge Bersani: l’art. 5 in materia di assicurazione
Come abbiamo visto, la Legge Bersani del 2007 ha introdotto diverse novità nel mondo delle assicurazioni, in particolare nel comparto autoveicoli. Vediamole insieme.
Il Decreto Bersani del 2007 nasce con l’obiettivo, come abbiamo già visto, di tutelare i consumatori e aumentare la concorrenza, portando, quindi, a una riduzione dei prezzi delle polizze.
È l’articolo 5 del decreto Misure per la concorrenza e per la tutela dei servizi assicurativi che stabilisce le nuove regole in questo comparto:
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I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta’ di adeguare i contratti gia’ stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008. 1-bis. All’articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita’ per un periodo di cinque anni“.
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All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “4-bis.L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato.
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4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilita’ del contraente, che e’ individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita’ principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,la responsabilita’ si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri. 4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.”.
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All’articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.”.
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Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”.
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Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita’ del contratto,fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
La Legge Bersani nella pratica
Siccome molti di noi non sono pratici di lessico giuridico e la lettura del testo dell’articolo può risultare ostica ai non addetti ai lavori, vediamo insieme ‘tradurre’ la norma in maniera da renderla più comprensibile.
La legge stabilisce la facoltà di assicurare un nuovo veicolo utilizzando la stessa classe di rischio di un altro veicolo già assicurato da chi è compreso nello stesso stato di famiglia del proprietario del guidatore. Come saprete la classe di rischio varia di anno in anno a seconda del comportamento del guidatore:
- Se si è responsabili di un incidente la classe di rischio aumenta di due categorie; circostanza che comporta l’incremento della tariffa assicurativa;
- Se non si è responsabili di un incidente la classe di rischio diminuisce di una; in questo caso il premio da pagare diminuisce.
Con la Legge Bersani si ha la possibilità di ereditare la classe di rischio da un componente del proprio stato di famiglia, se questa si dimostra essere più vantaggiosa. È chiaro che questa norma avvantaggia coloro che hanno appena preso la patente di guida che possono così evitare di partite dalla 14esima classe, ovvero la più alta e la più costosa.
Chi sono i beneficiari?
Sono diversi i requisiti che bisogna avere per beneficiare delle novità introdotte dal decreto Bersani, vediamoli nello specifico:
- Essere persone fisiche: la legge quindi non si applica a automobili intestate a società
- Il decreto si applica solo alle auto nuove che non sono mai state assicurate in precedenza
- La classe di rischio non può essere trasferita tra veicoli di diverse tipologie (ad esempio da auto e moto, dalla moto al furgone)
- Bisogna essere proprietari del veicolo
- La polizza da cui si vuole ‘ereditare’ la classe di rischio deve essere attiva
Alla resa dei conti, il premio della polizza potrà risultare più alto di quello della classe di rischio che viene ereditata in quanto entrano in gioco diversi fattori quali:
- Età del conducente
- Esperienza alla guida
- Cilindrata del veicolo in questione
Le ultimissime novità
A partire dal 16 febbraio 2020 sono state introdotte delle modifiche alla Legge Bersani che in parte rivoluzionano quanto detto fino ad ora; vediamo insieme di cosa si tratta:
- Si può ereditare la classe di merito quando si assicura un veicolo comprato nuovo o usato e quando viene rinnovata una polizza in scadenza;
- La classe di rischio può essere trasferita anche tra veicoli di diverse tipologie;
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